Sarebbe una cosa utile e corretta incrementare il proprio business puntando sulle qualità del proprio prodotto invece di tendere ad innalzarsi, mettersi in evidenza spingendo verso il basso gli avversari. Non è una cosa buona denigrare gli avversari, metterli in cattiva luce per trarne maggiore profitto.
La stessa legge consente solo in specifiche modalità le pubblicità comparative, stimolando le aziende alla pubblicità mettendo in luce le proprie capacità e qualità lasciando all’utenza il compito di verificarle e scegliere liberamente. In molti di fronte a posizioni tendenti a denigrare un concorrente, tendono invece a scegliere diversamente, non è quindi produttivo questo atteggiamento ritenuto perlopiù scorretto e da non premiare.
La decisione della Magistratura
Il PM Stefano Pesci ha condotto un’indagine sui comportamenti di due Case farmaceutiche a partire dal 2011, la Roche e la Novartis i cui responsabili sono, rispettivamente Maurizio De Cicco e George Schrockn Fuchs, ritenendole responsabili di una campagna denigratoria rispetto ad un farmaco concorrente, l’Avastin, un farmaco specialistico destinato alla cura di particolari patologie collegate alla vista. Il PM ha comunicato ora la chiusura della fase di indagine notificandola, secondo i dettami legali, agli interessati e si attende la conseguente richiesta di rinvio a giudizio dei responsabili che sarà vagliata dal Magistrato a questo deputato.
Cosa accadrà adesso?
Le indagini preliminari servono al Pubblico Ministero per raccogliere i dati necessari a decidere se vi siano comportamenti che possono essere inquadrati come reato. Non è detto che dalle indagini si arrivi necessariamente al processo: i fatti accertati possono, infatti, essere ritenuti infondati rispetto ad un’ipotesi di reato, quindi lo stesso PM può rinunciare alla conseguente azione perché il reato non sussiste o perché gli elementi di prova non sono sufficienti a sostenere un’accusa in un processo.
Questa valutazione spetta al PM ma anche al Magistrato incaricato di seguire la fase istruttoria, quindi non vi è certezza, nel caso di specie, che vi sia un rinvio a giudizio e comunque per dichiarare lo stato di colpevolezza, in ossequio al dettato legale, occorre attendere il terzo grado di giudizio o la condanna definitiva.